Consumo energetico: Quadro normativo per l’etichettatura

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2017/1369 sull’etichettatura energetica

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Esso stabilisce le basi per l’etichettatura dei prodotti connessi all’energia, fornendo informazioni standard sull’efficienza energetica così come sul consumo energetico e di altre risorse, per assistere il consumatore nelle decisioni di acquisto. Non si applica ai prodotti di seconda mano, a meno che non siano importati da un paese terzo, e ai mezzi di trasporto.

Esso abroga la direttiva 2010/30/UE.

PUNTI CHIAVE

Tutti i prodotti connessi all’energia espongono un’etichetta che riporta una scala nuova, aggiornata e più chiara, che va da A (più efficiente) a G (meno efficiente). Questo sistema di etichettatura sostituisce il precedente che andava da A+++ a G, e che è meno efficace in seguito allo sviluppo di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico. I requisiti comprendono anche una scheda informativa sul prodotto.

Le etichette in usi prima del 1o agosto 2017 verranno riscalate dalla Commissione europea, cioè ricalibrate per conformarsi al nuovo regolamento.

La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuno specifico gruppo di prodotti al fine di integrare il presente regolamento. Esso fissa i requisiti dettagliati relativi alle etichette per specifici gruppi di prodotti in cui:

Gli atti delegati relativi a specifici gruppi di prodotti precisano, in particolare:

Le responsabilità del fornitore e del distributore sono:

I distributori, compresi i distributori online, devono esporre l’etichetta fornita dal fornitore e mettere a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto presso il punto vendita.

La Commissione crea una banca dati per la registrazione dei prodotti:

La banca dati consente al pubblico di consultare le etichette le schede informative dei prodotti e di confrontare più facilmente l’efficienza energetica degli elettrodomestici.

Il regolamento prevede inoltre che i fabbricanti informino i consumatori se gli aggiornamenti del software o del firmware (software incorporato in une elemento hardware e che serve da interfaccia tra l’hardware e il sistema operativo, ad esempio nello smartphone o nel computer) possono avere ripercussioni sull’efficienza energetica del prodotto. Esso non consente l’uso di «dispositivi di manipolazione» che alterino le prestazioni del prodotto in condizioni di prova.

Entro il 2 agosto 2025, la Commissione valuta l’applicazione del regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Esso si applica dal 1o agosto 2017, ad eccezione degli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019.

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198, del 28.7.2017, pagg. 1-23).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pagg. 10-35).

Le successive modifiche alla direttiva 2009/125/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Strategia europea di sicurezza energetica [COM(2014) 330 final, del 28.5.2014].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti — Una strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici [COM(2015) 80 final, del 25 febbraio 2015].

Ultimo aggiornamento: 27.06.2018